Sostanze stupefacenti: istruzioni operative per
lavoratori, RSPP e SERD
Autore: Redazione
Categoria: Alcol e droghe
13/11/2013: Indicazioni per
i lavoratori, per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e
per il SERD in relazione all’utilizzo di sostanze stupefacenti. Le mansioni a
rischio, il percorso di accertamento, le certificazioni e la politica
aziendale.
Monza, 13 Nov – In
relazione ai problemi associati all’utilizzo di sostanze stupefacenti e
agli ambienti lavorativi, PuntoSicuro ha recentemente presentato gli obblighi dei datori di lavoro e specifiche
indicazioni per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e per il
Medico Competente. Concludiamo questa raccolta di istruzioni operative
occupandoci delle istruzioni e indicazioni per i lavoratori, per
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per
il SERD (Servizio Dipendenze).
E lo facciamo con
riferimento a quanto contenuto nel documento “Istruzioni operative per
‘controlli su uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di
lavoratori’” elaborato dal Comitato di Coordinamento Provinciale Monza e
Brianza e pubblicato sul sito dell’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza.
Iniziamo con le indicazioni
operative per i lavoratori.
Innanzitutto bisogna
indicare che i lavoratori interessati a queste istruzioni sono
i lavoratori addetti a determinate mansioni considerate a rischio, indicate
nell’allegato 1 dell’Intesa della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007.
Tali lavoratori
verranno sottoposto da parte del Medico Competente a controlli periodici per
accertare l’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
Il documento presenta
un sintetico possibile percorso di accertamento.
Il percorso parte
dalla fase di controllo.
In particolare il
Medico Competente “dispone il controllo per la valutazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e,
tramite il Datore di Lavoro, tale data verrà comunicata al lavoratore stesso
con un preavviso massimo di 24 ore:
- viene prelevato un
campione di urine (verificando che si tratti effettivamente di urina e che la
stessa appartenga al lavoratore sottoposto a controllo) dal Medico Competente o
da personale sanitario da lui individuato;
- l’esame può essere
effettuato direttamente con l’utilizzo di test che abbiano caratteristiche di
cut-off (soglia) e che consentano la registrazione oggettiva a stampa dei
risultati da allegare alla cartella sanitaria (se negativi o se positivi),
trasmessi insieme al verbale di prelievo al laboratorio per la conferma degli
stessi;
- il medico competente
può avvalersi di laboratori di analisi autorizzati. In questo caso dovrà
occuparsi del solo momento della raccolta delle urine e della redazione del
verbale di prelievo, controfirmato dal lavoratore. Un campione deve essere
riservato all’eventuale richiesta di controanalisi da parte del lavoratore; in
tal caso, il costo dell’analisi è a sue spese”
Quali sono le sostanze
che vengono ricercate?
Generalmente l’analisi
riguarda “la ricerca di oppiacei, metadone, buprenorfina, cocaina,
cannabinoidi, amfetamina, metamfetamina, MDMA (ecstasy). A giudizio del medico
competente potranno essere ricercate anche altre sostanze. Si ricorda che nelle
urine la presenza di queste sostanze può permanere anche per parecchi giorni.
Tale variabilità dipende da molti fattori (tipologia e quantità di sostanza
assunta, purezza della sostanza, caratteristiche individuali dell’assuntore,
ecc.). Di fatto dopo un’assunzione di sostanze stupefacenti, una positività
nelle urine si riscontra per qualche giorno. I cannabinoidi (hashish,
marijuana) sono le sostanze che rimangono dosabili nelle urine più a lungo, in
alcuni casi anche per più di una settimana”.
Il documento - che vi
invitiamo a visionare integralmente - riporta una tabella con
il tempo indicativo della permanenza della positività nelle urine dopo
l’assunzione di specifiche sostanze.
Sempre in relazione al
percorso di accertamento sono presentati diverse casistiche:
- in caso di
negatività per sostanze stupefacenti “verranno programmati i controlli
successivi secondo le cadenze previste ed il medico competente emetterà un
giudizio di idoneità alla mansione;
- in caso di
positività riscontrata al test di screening “viene effettuato un test
di conferma da un laboratorio autorizzato dalla Regione. In questo breve
periodo il medico competente può decidere di far sospendere il lavoratore dalla
mansione oppure no”;
- in caso di
conferma della positività, “il medico competente comunica al datore di
lavoro l’inidoneità temporanea alla mansione. Al lavoratore è data facoltà di
ricorrere entro 10 giorni ed a sue spese alla controanalisi presso un
laboratorio autorizzato”.
In caso di positività
al test di conferma il medico competente provvede direttamente, nel rispetto
della privacy, ad inviare il lavoratore ad un SERD per l’effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici.
Riguardo ai compiti
del Servizio Dipendenze (SERD) è importante chiarire che il SERD “ha,
nella specifica situazione, esclusivamente compiti certificatori di tipo
specialistico e non terapeutico. Tramite il medico competente, il SERD convoca
il lavoratore per avviare il percorso di certificazione entro 30 giorni dalla
segnalazione. Qualora il lavoratore non si presenti, il SERD ne dà comunicazione
al medico competente”.
Questo il percorso
certificatorio del SERD:
- prima visita
medica e raccolta anamnesi;
- controlli
laboratoristici urine e capello: viene prenotato appuntamento con
laboratorio autorizzato che curerà direttamente il prelievo dei campioni
biologici e le analisi per la ricerca di sostanze stupefacenti;
- seconda
visita e restituzione esiti degli accertamenti ed eventuale
approfondimento, se necessario;
- certificazione:
viene redatta ed inviata al medico competente la certificazione relativa
all’accertamento. In base alla certificazione prodotta, il Medico Competente
prende i provvedimenti del caso.
Riguardo alla certificazione
di “assenza di tossicodipendenza”, si ricorda che “la regola generale vuole
che il riscontro anche solo di una positività agli accertamenti di primo
livello per assunzione di sostanze stupefacenti debba essere seguito
obbligatoriamente dall’allontanamento del lavoratore dalla mansione a rischio e
dal monitoraggio cautelativo (controlli periodici) della durata di sei mesi
prima del reintegro, in caso di negatività a questi controlli, nella mansione
per cui sono stati effettuati i controlli. Il lavoratore potrà nel frattempo
essere adibito ad altra mansione”.
Tuttavia in deroga a
tale regola generale “si ammette che per alcuni casi, per i quali il SERD abbia
certificato ‘assenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti’, che il Medico Competente
possa riammettere immediatamente il lavoratore alla mansione a rischio e possa
decidere di non sottoporlo a monitoraggio cautelativo per sei mesi. È opportuno
che questa decisione del Medico Competente di procedere alla riammissione
immediata del lavoratore e/o all’esonero dal monitoraggio cautelativo venga
concordata con il collega del SERD che ha sottoscritto il certificato”.
Altre tipologie
di certificazione:
- “Assenza di
tossicodipendenza ma riscontrato uso di …”: “il Medico Competente dispone
il monitoraggio cautelativo per almeno sei mesi con contestuale sospensione
dalla mansione. La decisione su come impostare il monitoraggio cautelativo è
correlata al tipo di certificazione e può prevedere un numero variabile di
controlli e di sostanze ricercate, sino a 6 controlli urinari al mese ed un
esame del capello finale”;
- “Uso terapeutico
di …”: “l’uso terapeutico di metadone o buprenorfina prevede la non
idoneità alla mansione. In ogni caso è auspicabile una valutazione caso per
caso effettuata da Medico Competente e medico del SERD”;
- Tossicodipendenza:
“la certificazione di tossicodipendenza comporta l’inidoneità alla mansione. Il
SERD propone al lavoratore la presa in carico per la definizione di un
programma terapeutico individualizzato, applicando l’art. 124 del DPR 309/90.
Il lavoratore, per essere riammesso alla mansione, deve sottoporsi al
programma, il cui esito positivo è certificato dal SERD come remissione
completa quando i parametri diagnostici risultano negativi per almeno 12 mesi.
Il lavoratore può scegliere di sottoporsi al programma presso il SERD di
residenza territoriale o presso il SERD che ha effettuato la certificazione.
Qualora il lavoratore non accetti di sottoporsi al programma, ne viene data
comunicazione al Medico Competente”.
Per concludere
riportiamo brevemente alcune istruzioni operative per il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Intanto deve
partecipare alla definizione di una politica aziendale che affronti
il tema:
- “collabora con il
Datore di Lavoro ed il Medico Competente nella valutazione del rischio
specifico e nella stesura del documento dedicato fornendo consulenza ed ausilio
tecnico per: individuare l’elenco dei lavoratori che svolgono mansioni a
rischio; elaborare misure preventive e protettive; progettare e proporre
programmi di informazione e formazione inerenti il rischio; stendere la
procedura dei controlli;
- supporta il Datore
di Lavoro nella individuazione di eventuali ulteriori postazioni di lavoro
disponibili per i lavoratori dichiarati ‘temporaneamente non idonei alla
mansione a rischio’”.
Inoltre si rapporta
con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
- “condivide con il
RLS, unitamente al Datore di Lavoro e al Medico Competente, il documento di
valutazione dedicato al rischio specifico;
- mette a
conoscenza il RLS del piano di informazione e formazione cui saranno sottoposti
i lavoratori;
- condivide con
il RLS, unitamente al Medico Competente ed al Datore di Lavoro, le modalità con
cui verrà reso noto al lavoratore, risultato positivo agli accertamenti,
l’inidoneità temporanea alla mansione”.
Infine effettua nei confronti dei lavoratori “un’attività informativa e di sensibilizzazione mirata alla prevenzione ed acquisizione di una maggior consapevolezza del proprio ruolo all’interno del sistema azienda”.
Comitato di Coordinamento Provinciale Monza e Brianza, Asl Monza e Brianza, “ Istruzioni operative per ‘Controlli sull'uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori’”, documento elaborato da uno specifico “gruppo di lavoro informativo”, (formato PDF, 179 kB).
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