Che cos'è l'AIRE?
--L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero.
--E' stata istituita nel 1990 a seguito dell'emanazione della Legge n.470 del 27 0ttobre 1988 ("Anagrafe e censimento degli italiani all'estero") e del suo regolamento di esecuzione, DPR n. 323 del 30 maggio 1989.
--Essa contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato spontaneamente di risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi o per i quali è stata accertata d'ufficio tale residenza.
Chi è competente alla tenuta dell'AIRE?
--I Comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all'estero, cioè degli italiani che dimorano abitualmente all'estero.
--Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, un'AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.
--Oltre ai dati anagrafici l'AIRE registra l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza.
--I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale, via web-mail, attraverso un'apposita procedura informatica che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.
--L'invio avviene attraverso un sistema di sicurezza che certifica le postazioni utilizzate per la trasmissione (back-bone).
Chi deve iscriversi all'AIRE?
- I cittadini che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all'estero, per un periodo superiore ad un anno;
- I cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
- Le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.
--L'iscrizione all'AIRE dei cittadini italiani nati all'estero o degli stranieri che hanno acquisito all'estero la cittadinanza italiana può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di stato civile del comune competente all'iscrizione, dell'atto di nascita o dell'acquisto della cittadinanza e solo dopo aver ricevuto dall'ufficio consolare l'indicazione dell'esatto e completo indirizzo estero.
Diritti e doveri dei cittadini
--Il rispetto di tale obbligo è un dovere civico che comporta la possibilità di esercitare con regolarità il diritto di voto e di ottenere certificati dal comune di iscrizione e dal consolato di residenza.
Chi non deve iscriversi all'AIRE?
- Le persone che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno.
- I lavoratori stagionali.
- I dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari.
- I militari in servizio presso gli uffici e le strutture NATO.
Come avviene l'iscrizione all'AIRE?
--L'iscrizione all'AIRE è di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall'interessato, all'Ufficio consolare di residenza, attraverso la compilazione di un apposito modello (Cons.OI)
--Tale modello viene trasmesso dall'Ufficio consolare al comune italiano di ultima residenza dell'interessato oppure, in caso di nascita e residenza continuativa all'estero del cittadino, al comune di ultima residenza dei suoi genitori o antenati.
--La dichiarazione deve essere accompagnata, laddove necessario, dai relativi documenti (atto di nascita e attestazione consolare del possesso della cittadinanza).
Esiste una scadenza per iscriversi all'AIRE?
--La dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero deve essere resa dall'interessato all'Ufficio consolare competente al più presto e, comunque, entro 90 giorni dalla data dell'espatrio.
--E' comunque possibile - anche dopo 90 giorni - recarsi presso l'Ufficio consolare per richiedere l'iscrizione all'AIRE, regolarizzando così la propria posizione anagrafica.
--Per coloro che si sono trasferiti dall'Italia all'estero l'iscrizione in AIRE comporta la contestuale cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente.
Decorrenza dell'iscrizione
--L'iscrizione all'AIRE decorre normalmente dalla data di ricevimento, da parte del comune, della dichiarazione resa dal cittadino all'Ufficio consolare di residenza.
--Qualora il connazionale si rechi, prima di partire, all'anagrafe del comune di ultima residenza e dichiari la sua intenzione di trasferirsi all'estero per un periodo di tempo superiore ad un anno, il suo nominativo viene annotato nel registro delle cancellazioni anagrafiche e in quello delle iscrizioni all'AIRE, in attesa che il provvedimento possa essere perfezionato con il ricevimento della dichiarazione presentata dall'interessato all'Uffico consolare.
--In questo caso la decorrenza dell'iscrizione è quella della prima dichiarazione al comune.
--Se il connazionale, pur essendosi presentato al comune non si reca successivamente presso l'Ufficio consolare di immigrazione, il provvedimento rimane sospeso per un anno. Decorso tale periodo il cittadino viene cancellato dall'anagrafe della popolazione residente (APR) per irreperibilità.
--Si sottolinea pertanto l'importanza di presentarsi puntualmente presso gli Uffici consolari, al fine di iscriversi negli schedari consolari e, quindi, all'AIRE.
Iscrizione d'ufficio
--L'iscrizione può essere effettuata anche d'ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base a dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti.
--Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del comune, notificato all'indirizzo estero tramite il consolato di residenza.
Trasferimento da AIRE ad AIRE
--E' possibile iscriversi o trasferirsi nell'AIRE del comune di nascita (invece che in quello di ultima residenza) qualora l'interessato abbia richiesto e ottenuto di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di nascita.
--E' inoltre possibile richiedere il trasferimento nell'AIRE di un altro comune qualora l'interessato abbia membri del proprio nucleo familiare iscritti all'AIRE o all'APR di quel comune.
Aggiornamento dell'AIRE
--L'aggiornamento dell'AIRE dipende dal cittadino.
--L'interessato deve comunicare al competente ufficio consolare, entro un massimo di 90 giorni:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile per la trascrizione degli atti in Italia (matrimoni, nascite, divorzi, decessi etc.)
--I cittadini sono inoltre tenuti ad avvertire il consolato quando rientrano definitivamente in Italia o quando perdono la cittadinanza italiana.
--Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale, in caso di votazioni.
E' inoltre importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo, uniformandosi alle norme postali del Paese di residenza.
- Iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di rimpatrio all'estero;
- morte;irreperibilità presunta, salvo prova contraria;;
- perdita della cittadinanza.
Cancellazione per irreperibilità presunta
--La cancellazione per irreperibilità presunta (salvo prova contraria) avviene:
- trascorsi cento anni dalla nascita;
- dopo due censimenti consecutivi conclusi con esito negativo;
- quando risulti inesistente l'indirizzo all'estero;
- quando, per due elezioni di seguito, sia tornata indietro la cartolina elettorale.
--Si procede alla cancellazione per inesistenza dell'indirizzo qualora:
- l'indirizzo conosciuto dall'ufficio consolare non sia più attuale e la corrispondenza inviata venga restituita al mittente;
- di tale circostanza e dell'impossibilità di acquisire l'indirizzo aggiornato ne venga data comunicazione formale al comune dal competente Ufficio consolare;
- non risultino al comune italiano ulteriori informazioni, quali rimpatrio o trasferimento in altra circoscrizione consolare.
SCHEDARI CONSOLARI
Che cosa sono gli schedari consolari?
--Gli schedari consolari, istituiti dall'art.67 del DPR n.200 del 5 gennaio 1967, sono degli schedari dei cittadini italiani residenti nelle circoscrizioni territoriali di ogni ufficio consolare italiano all'estero.
--In tali schedari vengono annotati i dati anagrafici, gli atti o i fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili o una loro restrizione, nonchè qualsiasi elemento utile per la tutela degli interessi dei cittadini italiani residenti all'estero.
Aggiornamento degli schedari consolari
--L'aggiornamento degli schedari è effettuato sulla base delle dichiarazioni che i cittadini italiani, che trasferiscono la residenza all'estero o che cambiano residenza estera, sono tenuti a fare entro 90 giorni dal trasferimento.
--Richiedere l'iscrizione negli schedari consolari è un dovere civico. Chi non si iscrive negli schedari consolari non può neanche essere iscritto all'AIRE.
Il puntuale aggiornamento delle notizie anagrafiche e dell'indirizzo è l'unico modo che consente la regolare erogazione dei servizi consolari e l'aggiornamento dell'AIRE.
Iscrizione d'ufficio
--Gli Uffici consolari, scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione volontaria e, in assenza di quest'ultima, iscrivono d'ufficio, negli schedari consolari, i cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli stessi uffici consolari abbiano conoscenza certa dei dati in loro possesso.
fonte: GUIDA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO: DIRITTI E DOVERI - MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER I SEVIZI DEMOGRAFICI - AREA AIRE
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., 2005
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