Riscaldamento in
condominio, novità sui pagamenti: la sentenza
Non è tenuto a pagare
il riscaldamento il condomino che non utilizza l'impianto centralizzato: nulle
le delibere condominiali che lo impongono
12
dicembre 2019 - Una sentenza della
Corte di Cassazione si è espressa in merito alla legittimità delle delibere
condominiali che prevedono l’addebito delle spese a carico dei condomini non
serviti dal sistema di riscaldamento centralizzato.
Per giudici il condomino che non fruisce del riscaldamento
centralizzato non è tenuto al pagamento delle spese relative al consumo.
Se la delibera condominiale stabilisce il contrario, questa non può essere
ritenuta legittima e il condomino può contestare le spese del riscaldamento
anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il caso su cui ha deliberato la Cassazione riguardava un condomino che
aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del
condominio sulla base della deliberazione assembleare di approvazione di due
bilanci consuntivi nei quali gli erano state addebitate le spese di consumo del
riscaldamento centralizzato. Il condomino aveva chiesto che venisse accertata
la legittimità del distacco del proprio appartamento dall’impianto comune dei
termoconvettori presenti nelle unità abitative di sua proprietà, nonché la
nullità di tutti i consuntivi approvati dall’assemblea successivamente a tale
evento, nella parte in cui gli addebitavano le spese di consumo dei menzionati
termoconvettori, con conseguente condanna del Condominio alla restituzione
delle somme incassate nel periodo di distacco a titolo di quota di consumo
fisso dei termoconvettori.
I giudici della Cassazione hanno chiarito che, se il condomino dimostra che
la sua unità immobiliare non è mai stata o non sia più collegata all’impianto
condominiale, non usufruendo dell’impianto di riscaldamento
centralizzato, non è tenuto a sopportare le spese relative al
consumo. Viene inoltre chiarito che il condomino può legittimamente
rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni
della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di
autorizzazione o approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di
pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto.
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