I dati contenuti negli albi professionali possono essere
utilizzati per telefonate commerciali solo se il promotore ha già acquisito il
consenso dell'interessato o se presenta offerte strettamente attinenti
l'attività svolta dal professionista contattato. Lo ha chiarito il Garante
privacy che ha vietato ad una società di utilizzare per scopi promozionali i
dati personali di un avvocato che si era lamentato di essere stato disturbato
in ufficio con offerte di servizi di telefonia destinati all'utenza business.
Nella richiesta all'Autorità, il legale evidenziava come la
presenza dei propri dati personali e, quindi, anche del proprio recapito
telefonico nell'albo degli avvocati, anche in versione on line, costituisse un
obbligo di legge e non implicasse alcun consenso a ricevere telefonate
promozionali. Al fine di non essere più disturbato, l'utente si era anche
iscritto nel Registro pubblico delle opposizioni.
La società si è difesa affermando che i servizi di
telefonia business proposti riguardavano l'attività professionale dell'utente e
che si trattava pertanto di un utilizzo perfettamente lecito di dati estratti
da un albo professionale on line consultabile da chiunque. Dai riscontri del
Garante è invece emerso che l'offerta commerciale era generica e non "direttamente
funzionale" alla professione forense, non giustificando così l'eventuale
esonero dall'acquisizione del consenso.
Nel dichiarare illecito il
trattamento di dati effettuato dalla società, il Garante ha ribadito che i dati
personali di un professionista - anche quando sono estratti da un registro,
elenco o albo consultabile da chiunque - non possono essere usati per finalità
di telemarketing non strettamente attinenti l'attività lavorativa della persona
contattata, senza che sia stato preventivamente acquisito il suo consenso.
L'Autorità ha inoltre ricordato che tutte le società, prima
di poter utilizzare a fini di marketing i numeri contenuti in elenchi
telefonici generali, sono tenute a verificare che gli utenti non si siano
iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni e non abbiano quindi in tal
modo espresso la propria contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie.
(Garante Privacy, 21 novembre 2011)