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mercoledì 11 luglio 2018

Toponomastica


TOPONOMASTICA


La proposta di intitolazione di un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico viene effettuata dalla Commissione comunale competente, se presente, o direttamente dalla Giunta raccogliendo, a tal riguardo, anche le eventuali relative indicazioni che scaturiscano dalla cittadinanza.
Ogni proposta di denominazione deve essere accompagnata da una relazione che illustri le più importanti notizie biografiche della persona che si vuole ricordare.
Le proposte di denominazione, ottenuta l’ approvazione della Giunta, sono inoltrate al Prefetto con il relativo incartamento, costituito da copia della deliberazione, della nota biografica della persona cui si vuole intitolare il sito, nonché della rilevazione cartografica del luogo interessato.
Il Prefetto trasmette l’intera pratica, per il prescritto parere, alla Deputazione Subalpina di Storia Patria e, se si tratti di modifica di intitolazione già effettuata, anche alla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte.
 Ricevuti i pareri di competenza, comunica all’Ente Locale la propria decisione,  espressa mediante decreto.
Si ricorda che nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Lo stesso vale per i monumenti, le lapidi o altri ricordi permanenti situati in luogo pubblico o aperto al pubblico, fatta eccezione, in questo ultimo caso, per quei monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, o a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.
Il limite dei dieci anni può essere superato per i caduti in guerra o per la causa nazionale.
 Inoltre, è facoltà del Prefetto, a ciò espressamente delegato dal Ministro dell’Interno, consentire la deroga a tali disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano particolari meriti nei confronti della nazione.
Contro la decisione del Prefetto è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento -  per la tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi -  nel quale possono essere eccepiti soltanto i vizi di legittimità del provvedimento.
E’ altresì esperibile, in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, per la tutela dei soli interessi legittimi, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Anche in questo caso possono essere dedotti solo i vizi di legittimità dell’atto.

Normativa di riferimento:


-   R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473
-   L. 23 giugno 1927, n. 1188
-   Decr. Ministro Interno 25 settembre 1992
-   Circol. Ministro Interno MI.A.C.E.L. n.4 del 10 febbraio 1996
 -  Circol. Prefetto di Novara prot. 1877/2.58.22 del 5 febbraio 2007


Va premesso che i Comuni della Provincia di Novara sono generalmente rispettosi della procedura e adeguatamente scrupolosi nell’invio della documentazione riguardante il personaggio cui desiderano intitolare un sito.
Si è verificata un’unica eccezione di un Comune  che aveva interpretato la richiesta al Prefetto come un’”autorizzazione ex post”, ossia ad intitolazione già avvenuta. Una verifica diretta con gli Uffici competenti e, successivamente, una circolare esplicativa che richiamava per intero la normativa vigente ha riportato ordine nella procedura.
A volte si è riscontrata una certa “fretta” da parte delle Amministrazioni che, nell’inviare la delibera “preliminare” al Prefetto avevano già fissata la data dell’intitolazione definitiva. E’ stato raccomandato di concordare con la Prefettura qualsiasi passaggio ulteriore, da non dare per scontato.
Inoltre, una grossa difficoltà si è riscontrata con l’espressione del parere da parte della Deputazione Subalpina, che ha l’abitudine di riunirsi non più di due volte l’anno.
Tale circostanza ha indotto – in armonia con le norme generali in tema di certezza e durata del procedimento – a fissare un termine di 30 giorni, lo scadere dei quali viene interpretato come nulla osta all’ulteriore corso della pratica.
A corollario di questa innovazione procedurale si sono adottate delle linee guida particolari per i differenti casi di intitolazione.
Innanzitutto si è proceduto direttamente alla predisposizione del decreto per tutte quelle denominazioni riferentisi ad entità non personali (nomi di fantasia, riferimenti naturalistici, denominazioni geografiche) se non contrari all’ordine pubblico e al senso morale.
 La stessa soluzione è stata adottata con riferimento a personaggi storici di inequivocabile fama e di alto valore morale, anche scomparsi di recente (es. Giovanni Paolo II)
Per quanto riguarda, invece, personaggi “più comuni”, o di rilevanza prettamente locale, soprattutto se deceduti da meno di dieci anni, è stata potenziata l’attività istruttoria del nostro Ufficio nella ricerca storico-biografica, ricerca che si va a sommare alle indicazioni, richieste sempre in forma dettagliata e quanto più esaustiva, da parte delle Amministrazioni locali.

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