Voglio murì ‘e
subbeto
Voglio murì ‘e
subbeto
per nun te guardà ‘nfaccia
quanno te miette a
chiagnere
si no io te ne
caccio.
Voglio muri
senza ca te n’accuorge
e si è mentre dorme
sarrà ma maraviglia.
M’’a squaglia ‘a
chistu munno
zitto zitto
senza n’addore ‘ e
fritto
o ‘e nu lamiento.
Ca si me scappa
invece
te dico nun è niente
Duorme tranquilla
me sto giranno
e ‘a spalla.me fa
male.
Quanno me soso
ce mette ancora ‘a
crema,
Nun te voglio fà scema,
pe nu te mbressiunà.
Pe fa quanno te scite
e io pare ca dormo
m’accunciarraie ‘a
cuperta
pe farme arrepusà,
fino a che voglio
si no cu ‘a spalla a
fore
me pozzo lamentà.
Voglio murì
quanno cchiù tarde
pozzo
quanno me so’
stancato ‘e scorze
e nun ce ‘a faccio
cchiù a rusecà.
Gioacchino Ruocco
Ostia Lido 12.02.018
Tutto
quello che c’è da sapere su come preparare un corretto testamento biologico: scelte
terapeutiche e trattamenti sanitari a cui dare o non dare il proprio
consenso.
Dopo aver fatto molto parlare di
sé, nei giorni scorsi è entrata in vigore la legge sul testamento
biologico [1], approvata dal Senato lo scorso 14 dicembre 2017 e nota
anche come legge sul fine vita. Questa legge dà un assetto
normativo organico alle cosiddette dichiarazioni anticipate di
trattamento, comunemente abbreviate nell’espressione Dat.
Con l’entrata in vigore della detta legge, dunque, diventa efficace a tutti gli
effetti la normativa che prevede il rispetto delle volontà del paziente
terminale: si tratta, in sostanza, della possibilità di dare
indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o respingere
nel caso in cui si sia impossibilitati a esprimere la propria preferenza.
Testamento biologico:
chi può farlo?
Tutti i cittadini maggiorenni e
capaci di intendere e di volere possono redigere le Dat. In caso di
soggetti minori sono i genitori o un tutore a disporre
del trattamento medico. La decisione dovrà tenere conto della volontà
del minore, se in grado di comprendere e valutare la situazione. Il
documento prevede che vi siano indicati i trattamenti sanitariche
si vogliono ricevere e quelli che si rifiuterebbero qualora il disponente non
fosse più in grado di esprimersi e prendere decisioni in modo autonomo. Con
il testamento biologico non si possono richiedere trattamenti
sanitari non conformi alle leggi. Molta cautela è bene porre nelle situazioni
al limite, come nel caso di disponenti molto anziani che potrebbero aprire la
strada a contestazioni.
Testamento biologico: quali tipologie?
Affinché il testamento biologico
sia valido e la volontà del paziente perentoria, è necessario che lo stesso sia
fatto in forma scritta. Mediante un atto pubblico,
ossia un atto redatto da un pubblico ufficiale, come un notaio o
attraverso scrittura privata autenticata autenticata da notaio
o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario
nazionale o convenzionato. Se una persona non si trova nelle condizioni
di redigerlo in tali modi sopracitati, le volontà di fine vita possono
essere espresse attraverso videoregistrazione o mediante dispositivi che
consentano alla persona con incapacità di comunicare. Nelle stesse forme
anzidette le Dat possono essere aggiornate, modificate e revocate in
qualsiasi momento. Allorchè la decisione di revocare le Dat maturi
in condizioni di emergenza e urgenza che impediscono il ricorso alla forma
richiesta dalla legge, lo scopo si può ugualmente raggiungere con una
dichiarazione verbale raccolta o video-registrata da un medico, con
l’assistenza di due testimoni.
Testamento biologico:
la nomina di un fiduciario.
La legge auspica, ma
non obbliga, la scelta di un fiduciario, ossia di una persona in
cui il disponente pone la massima fiducia. Il fiduciario prescelto si
assume la responsabilità di interpretare le Dat anche alla
luce dei cambiamenti intercorsi nel frattempo e di eventuali nuove aspettative
offerte dalla ricerca medica. Il fiduciario, come il disponente, deve essere
maggiorenne e capace di intendere e volere. Per accettare la nomina dovrà
sottoscrivere le Dat con un atto successivo, da allegare alle stesse.
L’incarico può essere revocato in qualsiasi momento, con le stesse modalità
stabilite per la nomina e anche senza precisa motivazione. Il fiduciario può
rinunciare alla nomina scrivendo al disponente. La legge esclude che il
disponente possa nominare più di un fiduciario. Si tratta di una opzione
che però può essere utile fare, per tutelarsi nel caso in cui il primo nominato
rifiuti o rinunci. Il disponente può anche non indicare un fiduciario. In
questo caso, le Dat mantengono la loro efficacia e il giudice, all’occorrenza
può nominare un amministratore di sostegno.
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