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lunedì 12 febbraio 2018

Testamento biologico: chi può farlo?


Voglio murì ‘e subbeto


Voglio murì ‘e subbeto
per nun te guardà ‘nfaccia
quanno te miette a chiagnere
si no io te ne caccio.

Voglio muri
senza ca te n’accuorge
e si è mentre dorme
sarrà ma maraviglia.

M’’a squaglia ‘a chistu munno
zitto zitto
senza n’addore ‘ e fritto
o ‘e nu lamiento.

Ca si me scappa invece
te dico nun è niente
Duorme tranquilla
me sto giranno

e ‘a spalla.me fa male.
Quanno me soso
ce mette ancora ‘a crema,
Nun te voglio fà scema,

pe nu te mbressiunà.
Pe fa quanno te scite
e io pare ca dormo
m’accunciarraie ‘a cuperta


pe farme arrepusà,
fino a che voglio
si no cu ‘a spalla a fore
me pozzo lamentà.

Voglio murì
quanno cchiù tarde pozzo
quanno me so’ stancato ‘e scorze
e nun ce ‘a faccio cchiù a rusecà.

Gioacchino Ruocco
Ostia Lido  12.02.018  
  


Tutto quello che c’è da sapere su come preparare un corretto testamento biologico: scelte terapeutiche e trattamenti sanitari a cui dare o non dare il proprio consenso.

Dopo aver fatto molto parlare di sé, nei giorni scorsi è entrata in vigore la legge sul testamento biologico [1], approvata dal Senato lo scorso 14 dicembre 2017 e nota anche come legge sul fine vita. Questa legge dà un assetto normativo organico alle cosiddette dichiarazioni anticipate di trattamento, comunemente abbreviate nell’espressione Dat. Con l’entrata in vigore della detta legge, dunque, diventa efficace a tutti gli effetti la normativa che prevede il rispetto delle volontà del paziente terminale: si tratta, in sostanza, della possibilità di dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o respingere nel caso in cui si sia impossibilitati a esprimere la propria preferenza.

Testamento biologico: chi può farlo?
Tutti i cittadini maggiorenni e capaci di intendere e di volere possono redigere le Dat. In caso di soggetti minori sono i genitori o un tutore a disporre del trattamento medico. La decisione dovrà tenere conto della volontà del minore, se in grado di comprendere e valutare la situazione. Il documento prevede che vi siano indicati i trattamenti sanitariche si vogliono ricevere e quelli che si rifiuterebbero qualora il disponente non fosse più in grado di esprimersi e prendere decisioni in modo autonomo. Con il testamento biologico non si possono richiedere trattamenti sanitari non conformi alle leggi. Molta cautela è bene porre nelle situazioni al limite, come nel caso di disponenti molto anziani che potrebbero aprire la strada a contestazioni.

Testamento biologico: quali tipologie?
Affinché il testamento biologico sia valido e la volontà del paziente perentoria, è necessario che lo stesso sia fatto in forma scritta. Mediante un atto pubblico, ossia un atto redatto da un pubblico ufficiale, come un notaio o attraverso scrittura privata autenticata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.  Se una persona non si trova nelle condizioni di redigerlo in tali modi sopracitati, le volontà di fine vita possono essere espresse attraverso videoregistrazione o mediante dispositivi che consentano alla persona con incapacità di comunicare. Nelle stesse forme anzidette le Dat possono essere aggiornate, modificate e revocate in qualsiasi momento. Allorchè la decisione di revocare le Dat maturi in condizioni di emergenza e urgenza che impediscono il ricorso alla forma richiesta dalla legge, lo scopo si può ugualmente raggiungere con una dichiarazione verbale raccolta o video-registrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

Testamento biologico: la nomina di un fiduciario.
La legge auspica, ma non obbliga, la scelta di un fiduciario, ossia di una persona in cui il disponente pone la massima fiducia. Il fiduciario prescelto si assume la responsabilità di interpretare le Dat anche alla luce dei cambiamenti intercorsi nel frattempo e di eventuali nuove aspettative offerte dalla ricerca medica. Il fiduciario, come il disponente, deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere. Per accettare la nomina dovrà sottoscrivere le Dat con un atto successivo, da allegare alle stesse. L’incarico può essere revocato in qualsiasi momento, con le stesse modalità stabilite per la nomina e anche senza precisa motivazione. Il fiduciario può rinunciare alla nomina scrivendo al disponente. La legge esclude che il disponente possa nominare più di un fiduciario. Si tratta di una opzione che però può essere utile fare, per tutelarsi nel caso in cui il primo nominato rifiuti o rinunci. Il disponente può anche non indicare un fiduciario. In questo caso, le Dat mantengono la loro efficacia e il giudice, all’occorrenza può nominare un amministratore di sostegno.


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