Ufficiale dello stato civile
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L'ufficiale dello stato civile, nell'ordinamento italiano, è l'organo competente a
ricevere gli atti dello stato civile,
tenere i registri dello
stato civile (di cittadinanza, di nascita, di matrimonio o
di unione civile e di morte), nei quali sono inseriti tali atti, e
rilasciare estratti e certificati in
base alle risultanze degli stessi.
Davanti all'ufficiale dello stato civile è, inoltre, celebrato il matrimonio civile ed è costituita
l'unione civile. La vigente disciplina è contenuta nel decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396.
Competenze
L'ufficiale dello stato civile è preposto all'ufficio dello stato civile,
che deve essere presente in ogni comune. I comuni possono istituire più uffici
di stato civile, anche suddividendo tra gli stessi le relative funzioni.
Ufficiale dello stato civile è il sindaco in
qualità di ufficiale
del Governo o chi lo sostituisce (vicesindaco, assessore anziano, commissario
prefettizio).
·
agli impiegati di ruolo del comune in possesso di abilitazione conseguita a
seguito di apposito corso di formazione (in caso di esigenze straordinarie e
temporalmente limitate, è consentita la delega anche a impiegati non di ruolo);
·
al presidente della circoscrizione
di decentramento comunale;
·
al consigliere comunale che esercita le funzioni del sindaco quale
ufficiale del Governo nei quartieri o nelle frazioni (cosiddetto prosindaco);
·
al segretario comunale.
Per la celebrazione del matrimonio civile, le funzioni di ufficiale dello
stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori
comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a
consigliere comunale.
Il ruolo di ufficiale dello stato civile non va confuso con quello di ufficiale
dell'anagrafe, anch'esso attribuito al sindaco.
Adempiono funzioni di ufficiale dello stato civile, nei casi previsti dalla
legge, anche le autorità diplomati che
o consolari, i comandanti di navi,
i commissari di bordo,
i comandanti di
aeromobili, i direttori sanitari e
coloro che ne fanno le veci, nonché le autorità militari responsabili del
comando nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.
L'ufficiale dello stato civile, nell'ordinamento italiano, è l'organo competente a
ricevere gli atti dello stato civile,
tenere i registri dello
stato civile (di cittadinanza, di nascita, di matrimonio o
di unione civile e di morte), nei quali sono inseriti tali atti, e
rilasciare estratti e certificati in
base alle risultanze degli stessi.
Davanti all'ufficiale dello stato civile è, inoltre, celebrato il matrimonio civile ed è costituita
l'unione civile. La vigente disciplina è contenuta nel decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396.
Competenze
L'ufficiale dello stato civile è preposto all'ufficio dello stato civile,
che deve essere presente in ogni comune. I comuni possono istituire più uffici
di stato civile, anche suddividendo tra gli stessi le relative funzioni.
Ufficiale dello stato civile è il sindaco in
qualità di ufficiale
del Governo o chi lo sostituisce (vicesindaco, assessore anziano, commissario
prefettizio).
·
agli impiegati di ruolo del comune in possesso di abilitazione conseguita a
seguito di apposito corso di formazione (in caso di esigenze straordinarie e
temporalmente limitate, è consentita la delega anche a impiegati non di ruolo);
·
al presidente della circoscrizione
di decentramento comunale;
·
al consigliere comunale che esercita le funzioni del sindaco quale
ufficiale del Governo nei quartieri o nelle frazioni (cosiddetto prosindaco);
·
al segretario comunale.
Per la celebrazione del matrimonio civile, le funzioni di ufficiale dello
stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori
comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a
consigliere comunale.
Il ruolo di ufficiale dello stato civile non va confuso con quello di ufficiale
dell'anagrafe, anch'esso attribuito al sindaco.
Altri soggetti incaricati delle funzioni
Adempiono funzioni di
ufficiale dello stato civile, nei casi previsti dalla legge, anche le autorità diplomatiche o consolari, i comandanti di navi,
i commissari di bordo,
i comandanti di
aeromobili, i direttori sanitari e
coloro che ne fanno le veci, nonché le autorità militari responsabili del
comando nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.