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lunedì 22 febbraio 2016

chiarimenti su divieto di fumo, Rc auto e revisione

Circolazione stradale: i chiarimenti su divieto di fumo, Rc auto e revisione
Ministero dell'Interno, circolare 11/02/2016 n° 300/A/1001/16/101/3/3/9
Pubblicato il 18/02/2016

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Pubblichiamo il testo della circolare n. 300/A/1001/16/101/3/3/9 dell'11 febbraio 2016, con la quale il Ministero dell'Interno illustra alcune novità introdotte in tema di circolazione stradale dal decreto legislativo n. 6/2016 e dalla Legge di Stabilità 2016.
Si tratta, in particolare, del divieto di fumo in auto e di ulteriori casi di infrazioni stradali accertabili mediante dispositivi di controllo da remoto; fra queste la mancanza di copertura assicurativa e l'omessa revisione dei veicoli.
Divieto di fumo in auto
Il d.lgs. n. 6/2016 ha esteso il divieto di fumo al conducente e ai passeggeri a bordo di autoveicoli (in sosta o in movimento), in presenza di minori di anni 18 e di donne in stato di gravidanza.

Il divieto riguarda solo gli autoveicoli di cui all'art. 54 del Codice della Strada, con esclusione quindi di ciclomotori e motoveicoli anche se dotati di carrozzeria chiusa. 
In caso di violazione si applica la sanzione da 27,50 a 275,00 euro, raddoppiata quando la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o davanti a bambini fino a 12 anni di età. 
La procedura applicabile è quella prevista dalla Legge n. 689/1981, come ridefinita in base all'accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni del 16 dicembre 2014 (v. allegato alla circolare).
Nuovi casi di accertamento da remoto delle violazioni
La Legge di Stabilità 2016, modificando l'art. 201, comma 1-bis, Codice della Strada, ha introdotto nuove ipotesi nelle quali è consentito l'accertamento da remoto delle infrazioni, cioè senza contestazione immediata:
·         mancanza di revisione (art. 80);
·         mancanza di copertura assicurativa (art. 193);
·         sovraccarico dei veicoli (art. 167).
Per l'accertamento di queste violazioni occorrono apparecchiature espressamente approvate a tale scopo. 
Per la mancanza di copertura assicurativa comunque resta ferma la possibilità di utilizzare dispositivi approvati per l'accertamento di altre violazioni (es. dispositivi di controllo della velocità, dell'accesso in ZTL, attraversamento di intersezioni semaforizzate ecc.).
Il Ministero ricorda infine che, in caso di stipula a distanza dei contratti di assicurazione Rc auto, la trasmissione del certificato assicurativo avviene su supporto cartaceo tramite posta oppure, se il contraente ha dato il consenso, anche tramite posta elettronica. In questa seconda ipotesi, in caso di controllo su strada il conducente non potrà più esibire il certificato assicurativo originale in formato cartaceo; al riguardo il Ministero si riserva di fornire direttive dopo i necessari chiarimenti con l'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni).
(Altalex, 18 febbraio 2016)
Per approfondimenti:
·         Master breve in diritto della circolazione stradale, corso di 25 ore in aula, Altalex Formazione;
·         Danno e responsabilità - Problemi di responsabilità civile e assicurazioni, direzione scientifica Carbone Vincenzo, Franzoni Massimo, Monateri Pier Giuseppe, Pardolesi Roberto, Ponzanelli Giulio, su CARTA, TABLET, WEB, SMARTPHONE;
·         Codice della responsabilità civile e rc auto, a cura di Bonilini Giovanni, Carnevali Ugo, Confortini Massimo, Utet Giuridica, 2015.
ALLEGATI


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