Pensioni, l’Inps semplifica le modalità di verifica accredito
Dal prossimo 10 aprile
l'Inps utilizzerà una nuova modalità per acquisire i dati, per ridurre al
minimo gli spostamenti e gli assembramenti
Dal 10 aprile prossimo per avere
l’accredito di prestazioni pensionistiche e non
pensionistiche su conto corrente, su libretto di deposito o di risparmio o su
carta prepagata ricaricabile, non sarà più necessario presentare all’Istituto i
modelli validati dal proprio Istituto o Ente di credito.
Per ridurre le
esigenze di spostamento della popolazione, infatti, sono state semplificate le
modalità di accertamento della coerenza dei dati dei titolari di prestazioni
intestatari di conti correnti, libretti a risparmio e carte prepagate
attraverso l’adozione di nuove procedure telematiche.
Accredito pensioni più
semplice
Lo rende noto la circolare n. 48/2020,
con la quale l’Inps spiega le nuove modalità di acquisizione dei dati dei
percettori di prestazioni direttamente dagli Istituti ed Enti di credito
mediante un sistema denominato “Data Base Condiviso”.
Finora, chi chiedeva
l’accredito della propria prestazione su conto corrente, libretto o carta
ricaricabile doveva presentare all’Istituto un modulo cartaceo,
differente a seconda delle prestazioni richieste, validato dal proprio Istituto
o Ente di credito, che attestava la corrispondenza delle generalità del
titolare con quelle del percettore della prestazione.
Pensioni, cosa cambia
da aprile
In considerazione
dell’esigenza di salute pubblica di contenere gli spostamenti dei cittadini nel
Paese, l’Istituto, con la collaborazione di Poste Italiane e degli Istituti di
credito ai quali è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle
prestazioni, ha accelerato l’adozione di sistemi informatici per la validazione
degli strumenti di pagamento in modalità telematica.
Il sistema “Data Base Condiviso” consente quindi, prima
dell’accredito delle somme erogate per conto dell’Inps, di verificare la
coincidenza fra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli
dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione (conto
corrente, libretto di risparmio dotato di IBAN, carta prepagata ricaricabile
dotata di IBAN).
Rimangono inalterate
invece le indicazioni operative in vigore per i beneficiari di prestazioni a
sostegno del reddito erogate su conti correnti esteri.
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