TOPONOMASTICA
La proposta di
intitolazione di un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico viene
effettuata dalla Commissione comunale competente, se presente, o direttamente
dalla Giunta raccogliendo, a tal riguardo, anche le eventuali relative indicazioni
che scaturiscano dalla cittadinanza.
Ogni proposta di
denominazione deve essere accompagnata da una relazione che illustri le più
importanti notizie biografiche della persona che si vuole ricordare.
Le proposte di
denominazione, ottenuta l’ approvazione della Giunta, sono inoltrate al
Prefetto con il relativo incartamento, costituito da copia della deliberazione,
della nota biografica della persona cui si vuole intitolare il sito, nonché
della rilevazione cartografica del luogo interessato.
Il Prefetto trasmette
l’intera pratica, per il prescritto parere, alla Deputazione Subalpina di
Storia Patria e, se si tratti di modifica di intitolazione già effettuata,
anche alla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte.
Ricevuti i pareri di competenza, comunica
all’Ente Locale la propria decisione,
espressa mediante decreto.
Si ricorda che
nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a persone che non siano
decedute da almeno dieci anni. Lo stesso vale per i monumenti, le lapidi o altri
ricordi permanenti situati in luogo pubblico o aperto al pubblico, fatta
eccezione, in questo ultimo caso, per quei monumenti, lapidi o ricordi situati
nei cimiteri, o a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a
benefattori.
Il limite dei dieci
anni può essere superato per i caduti in guerra o per la causa nazionale.
Inoltre, è facoltà del Prefetto, a ciò
espressamente delegato dal Ministro dell’Interno, consentire la deroga a tali
disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano
particolari meriti nei confronti della nazione.
Contro la decisione
del Prefetto è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla notifica del provvedimento -
per la tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi - nel quale possono essere eccepiti soltanto i
vizi di legittimità del provvedimento.
E’ altresì
esperibile, in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente, per la tutela dei soli interessi legittimi, entro 60 giorni dalla
notifica del provvedimento. Anche in questo caso possono essere dedotti solo i
vizi di legittimità dell’atto.
Normativa di riferimento:
- R.D.L. 10 maggio
1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473
- L. 23 giugno 1927, n.
1188
- Decr. Ministro
Interno 25 settembre 1992
- Circol. Ministro
Interno MI.A.C.E.L. n.4 del 10 febbraio 1996
-
Circol. Prefetto di Novara prot. 1877/2.58.22 del 5 febbraio 2007
Va premesso che i Comuni della Provincia di Novara sono
generalmente rispettosi della procedura e adeguatamente scrupolosi nell’invio
della documentazione riguardante il personaggio cui desiderano intitolare un
sito.
Si è verificata un’unica eccezione di un Comune che aveva interpretato la richiesta al
Prefetto come un’”autorizzazione ex post”, ossia ad intitolazione già avvenuta.
Una verifica diretta con gli Uffici competenti e, successivamente, una
circolare esplicativa che richiamava per intero la normativa vigente ha
riportato ordine nella procedura.
A volte si è riscontrata una certa “fretta” da parte
delle Amministrazioni che, nell’inviare la delibera “preliminare” al Prefetto
avevano già fissata la data dell’intitolazione definitiva. E’ stato
raccomandato di concordare con la Prefettura qualsiasi passaggio ulteriore, da
non dare per scontato.
Inoltre, una grossa difficoltà si è riscontrata con
l’espressione del parere da parte della Deputazione Subalpina, che ha
l’abitudine di riunirsi non più di due volte l’anno.
Tale circostanza ha indotto – in armonia con le norme
generali in tema di certezza e durata del procedimento – a fissare un termine
di 30 giorni, lo scadere dei quali viene interpretato come nulla osta
all’ulteriore corso della pratica.
A corollario di questa innovazione procedurale si sono
adottate delle linee guida particolari per i differenti casi di intitolazione.
Innanzitutto si è proceduto direttamente alla
predisposizione del decreto per tutte quelle denominazioni riferentisi ad
entità non personali (nomi di fantasia, riferimenti naturalistici,
denominazioni geografiche) se non contrari all’ordine pubblico e al senso
morale.
La stessa
soluzione è stata adottata con riferimento a personaggi storici di
inequivocabile fama e di alto valore morale, anche scomparsi di recente (es.
Giovanni Paolo II)
Per quanto riguarda,
invece, personaggi “più comuni”, o di rilevanza prettamente locale, soprattutto
se deceduti da meno di dieci anni, è stata potenziata l’attività istruttoria
del nostro Ufficio nella ricerca storico-biografica, ricerca che si va a
sommare alle indicazioni, richieste sempre in forma dettagliata e quanto più
esaustiva, da parte delle Amministrazioni locali.
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